Ago 232012
 

E’ mia abitudine consultare periodicamente l’albo pretorio ma non con cadenza costante e mi capita di non poter leggere comodamente on-line atti,delibere ecc ecc. A causa della scadenza dei termini di pubblicazione,ora, dato che il termine massimo era stato fissato per pratici motivi di spazio “affissioni”, mi chiedo, perchè non viene prorogato  di almeno un paio d’anni la permanenza delle  pubblicazioni on-line ? Mi sembra un’ottima opportunità in un contesto di trasparenza e MEMORIA, oppure, il costo dello storage è esorbitante ?

Saluti

ILGANDHI

P.S. Spero, nel 2012, non mi si dica di andare a consultare in comune gli atti……………

  7 Risposte a “Consultazione albo pretorio dal sito del comune”

  1. Non si tratta di “spazio web”, ma di termini di legge.
    l’albo online garantisce gli obblighi di pubblicità legale tramite pubblicazione sul sito web comunale (art. 32 legge 69/2009) invece che all’albo cartaceo; ma i “tempi” di pubblicazione sono comunque stabiliti, per i singoli atti, dalla legge (eg: le delibere devono essere pubblicate all’albo pretorio per 15 giorni (art. 124 dlgs 267/2000));
    una pubblicazione “eccedente” i termini stabiliti per legge comporta un trattamento “illecito” di dati (art. 19 comma 3 dlgs 196/2003; avendo a mente la diffusione come definita all’articolo 2).
    vedi anche il Vademecum “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online” pubblicato da digitpa,
    “La durata delle pubblicazioni degli atti non è stabilità da una norma generale, ma
    è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso
    ogni ente locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi.”
    “Il Garante ha infine osservato che la pubblicazione dei dati sull’albo “cartaceo”
    costituisce un trattamento di carattere locale, mentre invece la diffusione su
    internet delle stesse informazioni sull’albo online acquisisce un “carattere
    ubiquitario” . Pertanto ha anche precisato che la pubblicazione sul web deve
    garantire il “diritto all’oblio “dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il
    periodo di affissione i dati dovrebbero “scomparire” dal web senza che i motori di
    ricerca mantengano tali informazioni”

    • ilgandhi

      Se i tempi di pubblicazione sono governati dagli enti locali, quest’ultimi possono quindi modificarli ?

      ILGANDHI

      • Mi scusi, pensavo di aver detto proprio il contrario: “La durata delle pubblicazioni degli atti non è stabilità da una norma generale, ma
        è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso ogni ente locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi.”
        singole leggi OVVERO statuti OVVERO regolamenti. ma esiste una gerarchia delle fonti… e “norme” locali possono solo disciplinare atti di esclusiva competenza locale…

        • ilgandhi

          Approfitto della sua competenza.
          Rispetto a quello che ha scritto ovvero che “norme locali possono disciplinare atti di esclusiva competenza locale” , dato che l’interesse a tempi di pubblicazioni piu’ ampi , almeno nel mio caso, è limitato ad atti inerenti l’attività comunale come ad esempio , delibere ed ordinanze,per questi casi,il comune potrebbe quindi modificare la norma che fissa in 15gg i tempi di pubblicazione ed aumentare i giorni ?
          Grazie
          ILGANDHI

    • ilgandhi

      Gent.mo Sig.Marcel,
      per le delibere o le ordinanze di carattere locale,il comune potrebbe modificare la norma che fissa in 15gg i tempi di pubblicazione ?
      Grazie
      ILGANDHI

      • Mi scusi, sono stato altrimenti preso.
        I termini stabiliti per legge non possono essere derogati (o ampliati) quando non sia previsto; quando parlavo di “norme locali possono solo disciplinare atti di esclusiva competenza locale…” intendevo che, quando la legge demandi ad attuazioni “locali” (statuto o regolamenti), il comune può intervenire. altrimenti, ove la legge stabilisca, nel caso di interesse, un termine, quello è.
        peraltro si vedono comuni che lasciano ad libitum gli atti in pubblicazione (magari anche con dati personali; in barda al diritto all’oblio); ciò, a certe condizioni, potrebbe anche essere ipotizzabile (vanno contemperati la trasparenza e il diritto di terzi eventualmente coinvolti), magari con un accesso registrato in un’area privata del sito. non so tuttavia con quali costi; che certo ci saranno…

  2. Perfetto, infatti esistono comuni che hanno ampliato i tempi di pubblicazione di determinati atti di interesse pubblico, senza rischio di violare la privacy, ovvero delibere ,ordinanze e verbali dei consigli comunali, il tutto, adeguando il proprio statuto.
    Ciò premesso, sig.Sindaco, sarebbe per lei fattibile procedere in tale senso ? Tra l’altro sarebbe una norma a costo zero.
    Grazie mille.
    ILGANDHI