Mag 272012
Ripubblico l’articolo del Cittadino che per polemiche interne al sito e’ passato un po’ inosservato.
Mi chiedo se qualche utente abituale ha qualche informazione a riguardo.
Ripubblico l’articolo del Cittadino che per polemiche interne al sito e’ passato un po’ inosservato.
Mi chiedo se qualche utente abituale ha qualche informazione a riguardo.
Peccato che i vertici della Coop. Il Carro dimenticano alcuni dettagli “di poco conto”.
1) I contratti sono scaduti il 31/12/2011
2) Il Codice dei Contratti (legge dello Stato che regolamenta gli stesi)non prevede il tacito rinnovo, anzi!!! Non è proprio consentito.
Ho ricevuto la lettera come consigliere e sono rimasto basito ma l’articolo è ancora più sconvolgente, ecco la legge: D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Codice Appalti
Art. 57. Comma 7
7. é in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Visto che nel Ns. Paese vige “fatta la legge trovato l’inganno”
Illuminatemi!!!
Gianni Fabiano
Salve,
perdonate l’intromissione ma non capisco perchè si faccia riferimento al tacito rinnovo, da quello che ho capito leggendo l’articolo , tale cooperativa aveva in appalto ” “verde,manutenzione e pulizia” e l’amministrazione ha deciso di non continuare la
collaborazione interropendo l’appalto come di suo diritto.
Cio’ premesso, data la delicatezza della cosa, dato che parliamo di posti di lavoro, è sicuramente utile nonchè necessario capire il perchè di questa interruzione, ovvero se :
I servizi erogati dalla cooperativa “Il carro” erano quindi scadenti ?
I servizi erogati dalla cooperativa “Il carro” erano troppo costosi ? Se si, quale ditta ha preso il suo posto ?
La nuova ditta garantisce quindi gli stessi servizi a minor costo ?
Grazie
ILGANDHI
CONSIGLIO DI STATO.
L’art. 6, comma 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 dopo la modifica introdotta dall’art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva che ”è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”. L’ultimo periodo del predetto comma è stato poi soppresso dall’art. 23, comma 1, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), mentre il successivo comma 2 dello stesso articolo ha consentito solo la “proroga” dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi “per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. All’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art.23 l. n.62.05, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l’effettiva conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario, mentre, accedendo a letture sistematiche che riducano la portata precettiva del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore del 2005 di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea e, quindi, per conservare profili di conflitto con quest’ultima del regime giuridico del rinnovo dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, in coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, non solo l’intervento normativo di cui all’art.23 l. n.62.05 dev’essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l’esegesi di altre disposizioni dell’ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l’affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi dev’essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti. Né varrebbe, ancora, sostenere l’illegittimità del controverso diniego sulla base dell’argomento della previsione della possibilità del rinnovo nel bando di gara e nel successivo contratto, posto che la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, confliggenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).” Da quanto sopraesposto emerge dunque che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara ( salva la limitata proroga di cui sopra). Pertanto, allorquando un’ impresa del settore lamenti che alla scadenza di un contratto non si è effettuata una gara, fa valere il suo interesse legittimo al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contrante e l’eventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale che preveda un rinnovo o una proroga va accertata in via incidentale dal giudice amministrativo, competente a conoscere in via principale della eventuale lesione del predetto interesse legittimo.
A tal proposito e per una maggiore chiarezza i contratti della Coop. Il Carro sono entrati in regime di 1/12 da Gennaio a Marzo percependo €. 72000,00 di cui 40000,00 per il verde è doveroso far notare che la cifra messa in bilancio per gli ulteriori mesi del 2012 per il taglio del verde è di €. 50000,00 circa “non per una scelta scellerata, ma per i vincoli imposti dallo sforamento del Patto di Stabilità, originato dal bilancio fatto dall’ex Amministrazione”
Questi dati sono tutti documentabili, visto che sono “Atti pubblici” ogni cittadino può farne richiesta.
Rilasciare idiozie sui giornale è un conto, Amministrare con responsabilità la Cosa Pubblica rispettosi delle Leggi e regolamenti un’altra.
Gianni Fabiano
Salve,
premesso che se avessi saputo che il contenuto del suo post non era “discorsivo” ma pubblicato integralmente sul sito diritto.it (http://www.diritto.it/docs/26563-in-tema-di-proroga-e-o-rinnovo-di-un-contratto-di-appalto?page=1) avrei evitato un p’ di fatica 🙂 Comunque l’argomento mi interessa molto e tra l’altro condivido pienamente la norma che vieta il tacito rinnovo nei contratti pubblici, mi sembra una valida barriera contro le clientele e la corruzione ma tornando al problema della cooperativa, dato che mi spiace veramente molto se dei lavoratori perdono il posto di lavoro, assodato che non possono appellarsi al tacito rinnovo (e tra l’altro non mi sembra si appellino a questo), come mai abbiamo interrotto il contratto con questa cooperativa ? Chi ha preso il loro posto ? Ci forniscono quindi lo stesso servizio a costi piu’ vantaggiosi ?
La ringrazio anticipatamente per le sue gentili risposte.
Saluti
ILGANDHI
Buonasera Sig. IlGandhi,
da i Suoi post emerge una certa confusione sulla posizione contrattuale della Coop. Il Carro.
1- Non abbiamo interrotto nessun contratto, la scadenza naturale era il 31.12.2011
2- I servizi sono stati affidati a Coop. diverse a costi notevolmente più bassi.
3- Il Comune si è riservato la facoltá di segnalare persone svantaggiate del territorio all’affidataria del sevizio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91 ” alcuni del Carro stesso “.
4- I 240000euro citati sull’articolo sono i fondi stanziati per il bilancio 2011, peccato che lo sforamento del Patto di Stabilità ci IMPONE e OBBLIGA senza altra via d’uscita il taglio delle spese correnti “pena il commissariamento” l’impegno messo a bilancio 2012 e circa la metà. A differenza dell’articolo del cittadino i dati sopra riportati sono Atti Pubblici (che nel pieno dei Suoi diritti può consultare, facendo domanda di accesso agli Atti) inoltre essendo atti di una Pubblica Amministrazione vengono acquisiti dalla Corte dei Conti per controllarne la regolarità.
Mi auguro di essere stato esaustivo per quanto mi compete e di averLe fatto cosa gradita.
Ps. Alla luce di quanto esposto sopra, mi scusi ma io a differenza Sua ancora non ho capito a cosa si appellino.
Gianni Fabiano
Appare oggi su “Il Cittadino” la risposta del Sindaco.
Ecco il link:
http://edicola.ilcittadino.it/edicola/Articoli/2012/06/01/CRONACASUDMILANO_Il%20Carro%20se%20ne%20va.asp?Data=01/06/2012&Pagina=16